Calcolo e normativa IMU

Ultima modifica 27 marzo 2024

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Resta confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze. Pagheranno ancora l’imposta i proprietari delle “case di lusso”, ovvero le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oltre che delle loro pertinenze.

Aliquote


Con deliberazione del Consiglio Comunale n. N° 30 del 20/12/2023 sono state confermate anche per l’anno 2024 le aliquote IMU in vigore nell’anno 2024 come da seguente tabella:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale

Esclusi dalla nuova IMU

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. La detrazione è pari ad €. 200,00

6 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (riduzione prevista a partire dalla data di registrazione del contratto e in presenza di dichiarazione)

10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti

Esclusi dalla nuova IMU

Aliquota per immobili categoria catastale C/1 – C/3 ad uso strumentale per la propria attività dove viene svolta attività artigianale , commerciale al dettaglio, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell’attività.

6 per mille

La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso

Esclusi dalla nuova IMU

Aliquota per le aree edificabili

8,6 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

Esclusi dall’1.1.2022

Aliquota altri immobili locati

10,6 per mille

Aliquota immobili in categoria catastale D1 ad uso strumentale dove viene svolta attività artigianale, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell’attività.

7,6 per mille

Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D (anche locati)

10,6 per mille

Aliquota per tutti gli altri immobili

10,6 per mille

  • Restano esclusi dall’imposta i terreni agricoli in quanto siti in zona collinare e montana ex art. 15 legge 984/1977 e circolare Mef n.9 del 14/6/1993.
  • I contratti di locazione ad affitto concordato, ex art.2 commi 3 e 8 L. 431/1998 godono della riduzione dell’imposta IMU del 25% ex art. 1 comma 760 L 27/12/2019 n. 160.

Metodo di calcolo


Il metodo di calcolo della base imponibile resta invariato. “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1”.

Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste ai fini della vecchia Imu, con l’eccezione dell’esenzione dell’immobile dei pensionati Aire. Il mese di acquisto dell’immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all’acquirente. A quest’ultimo è altresì attribuito l’intero mese dell’acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.

Comodato d’uso gratuito


Dichiarazione di comodato d'uso gratuito IMU

Resta in vigore l’agevolazione del comodato d’uso gratuito, già applicabile dal 2016 alle seguenti condizioni:

Viene ridotta al 50% la base imponibile Imu alle seguenti condizioni:

  • Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale;
  • Il contratto di comodato deve essere registrato;
  • Il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia;
  • Il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
  • L’agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 e A/9;
  • Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione da presentare entro il 30 giugno di ogni anno.

Aree edificabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, può stabilire valori minimi di riferimento ai fini del calcolo dell’I.M.U., pur non essendo gli stessi vincolanti né per il Comune né per il contribuente.

Con deliberazione di Giunta Comunale N° 62 del 21/11/2023 sono stati determinati i valori delle aree edificabili, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) a seguito approvazione definitiva PGT. A tali valori è stata poi applicata una riduzione finalizzata a ragguagliare i valori venali ottenuti allo stato del mercato immobiliare che oggi è caratterizzato da una stagnazione e una contrazione dei valori di mercato.

Tabella aree fabbricabili

Riduzioni base imponibile per IMU


a) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

b) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004).

Scadenze nuova IMU


ACCONTO 50% entro il 16 giugno 2024 sulla base delle aliquote dell’anno 2023 (versamento in autoliquidazione);

SALDO entro il 16 dicembre 2024 (versamento in autoliquidazione)

Come e dove si versa


Si invitano i contribuenti ad effettuare autonomamente il versamento del tributo presso qualsiasi sportello bancario o postale, nonché on line, tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  Codici tributo
IMU per abitazione principale e relative pertinenze 3912
IMU per altri fabbricati 3918
IMU per aree fabbricabili 3916
IMU per fabbricati D Stato 3925
IMU per fabbricati D incremento comune 3930
   

L´importo minimo totale annuo dell’imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento, è pari a 5,00 Euro. Il codice ente per il Comune di Gazzada Schianno: D951.

Presentazione dichiarazione IMU


Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso degli immobili assoggettabili al tributo.

Rendita catastale


Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del territorio un apposito servizio. È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

– il proprio codice fiscale
– gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
– la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

Vai al sito dell'agenzia per il territorio

Per eventuali chiarimenti


Ufficio Tributi:

Orari:

  • lunedì-giovedì dalle 17.00 alle 18.15
  • martedì-mercoledì-venerdì dalle 11.00 alle 13.30

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